Intestazione differente dall'uso effettivo del veicolo nei reati di guida in stato di ebbrezza, 20 aprile 2026:
La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 12894/2026 ha esaminato la questione riguardante la nozione di “appartenenza” del veicolo rilevante ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), C.d.S.. che prevede che la durata della sospensione della patente di guida vada raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato e che con la sentenza di condanna o di patteggiamento sia sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato (così come ad una società di leasing ovvero ad un'azienda).
Ebbene, il Giudice di legittimità ha stabilito che la nozione di “appartenenza” del veicolo non va intesa come proprietà ma bensì quale sinonimo di concreto dominio non occasionale sulla cosa, ossia di esercizio sulla stessa di poteri corrispondenti a quelli tipici del proprietario.
Non rileva perciò la mera intestazione a terzi del bene mobile quando precisi elementi di fatto consentano di ritenere che l’intestazione sia del tutto fittizia e che in realtà sia l’autore dell’illecito ad avere la sostanziale disponibilità del bene.
A cura di Avvocato Edoardo Poletto e Avvocato Antea Castelli.
Pubblicato in data 20 aprile 2026.